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ISFOA Libera e Privata Università Internazionale , nasce con la finalità specifica di diffondere le basi comuni della cultura a livello internazionale, dando completa attuazione a quanto affermato dall’articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo in Materia di Istruzione del 10 dicembre 1948.
ISFOA Libera e Privata Università Internazionale , per il presupposto di tali obiettivi, ha il compito primario di svolgere, oltre all’attività di ricerca e di studio, attività di formazione mediante l’utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning.
ISFOA Libera e Privata Universit Internazionale è una istituzione accademica libera e privata e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformità alle leggi ed ai Regolamenti Generali e Speciali sull’Ordinamento Universitario Internazionale e nei limiti del proprio Statuto ed Ordinamento Accademico.
ISFOA Libera e Privata Università Internazionale enumera sedi operative, succursali, filiali, uffici di rappresentanza, associati e corrispondenti, in oltre 20 città a livello internazionale, Bahrein, Barcellona, Beirut, Budapest, Dover, Dublino, Flemington, Francoforte, Ginevra, Londra, Lugano, Lussemburgo, Madrid, Malta, Milano, Montecarlo, Mosca New York, Parigi, Praga, Repubblica di San Marino, Rijeka, Roma, Sofia, Tirana, Vaduz, Washington.
ISFOA è una persona giuridica internazionale, autorizzata ad operare dal segretario di Stato di Washington, USA, Beverly D. Rivers, registrata tramite atto pubblico redatto dal notaio Michele R. Ciconte, nella città di Washington D.C., al repertorio n. 80411 in conformità del Title 29, Chapter 13 of the Code of Laws of the District of Columbia.
ISFOA, è una persona giuridica di diritto internazionale, autorizzata ad operare dal Segretario di Stato del Delaware, USA, Harriet Smith Windsor, registrata tramite atto pubblico redatto dal notaio Amy R. Culver, nella contea del Sussex, al repertorio n° 0235732, con autenticazione n. 3360097e protocollo 3856235 8100 040674637 in conformità alla Section 108 of the General Corporation Law of Delaware.
ISFOA Libera e Privata Università Internazionale , tramite Comunicazione Ufficiale, datata 21 ottobre 2004, inviata dal Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e dello Sport, Divisione della Cultura e degli Studi Universitari della Repubblica e Cantone Ticino, viene autorizzata alla costituzione ed a operare legalmente in Ticino, in virtù del diritto della libera attività economica e della liberta di insegnamento previsti dall’articolo 27 della Costituzione Federale Svizzera e dell’articolo 8 della Costituzione del Cantone Ticino.
ISFOA, Libera e Privata Università Internazionale, è un’associazione senza scopo di lucro, apartitica ed aconfessionale, costituita in data 13 novembre 2004, con scrittura privata e senza obbligo di registrazione, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, svolge attività di insegnamento universitario ed attribuisce titoli accademici in virtù del diritto di libertà di insegnamento e della ricerca scientifica e della libera attività economica in conformità agli articoli 20 e 27 della Costituzione Federale Svizzera e dall’articolo 8 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino.
ISFOA Libera e Privata Univrsità Internazionale è legalmente autorizzata tramite Delibera del Consiglio di Stato del Governo della Repubblica e Cantone Ticino n.706 del 14 febbraio 2006, all’uso della denominazione Libera e Privata Università Internazionale ai sensi dell’articolo 14 della Legge Cantonale sull’Università della Svizzera Italiana e sulla Scuola Professionale della Svizzera Italiana sentito il parere dell’Organo di Accreditamento della Conferenza Universitaria Svizzera.
ISFOA Libera e Privata Università Internazionale è persona giuridica autorizzata ad operare dal Giudice Amministrativo di Sorveglianza sugli Enti Morali del Tribunale Amministrativo della Repubblica di San Marino, Giuseppe Costanzo, tramite atto pubblico redatto dal notaio Francesco Mussoni, registrato a San Marino presso la Cancelleria Commerciale il giorno 8 marzo 2005 al repertorio numero 2644 volume 2005.
ISFOA Libera e Privata Università Internazionale gode del Riconoscimento Giuridico della Repubblica di San Marino tramite Decreto di Riconoscimento Giuridico pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino e nell’Albo del Tribunale Unico, ed è pertanto autorizzata ad operare in virtù del diritto della libera iniziativa economica e privata e della libertà di insegnamento, sancite dall’articolo 6 e dall’articolo 10 della Dichiarazione dei Diritto dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese.
ISFOA International Free University , persona giuridica di diritto internazionale registrata tramite atto pubblico n. 44060/2005 redatto dallo studio legale notarile internazionale Morgan & Morgan Trust Corporation, è stata autorizzata ad operare dal Direttore Generale dell’International Business Company Act, Esther Hegar, in virtù dell’articolo 3 della Costituzione dello Stato del Belize sotto il titolo Protezione dei Fondamentali Diritti Umani e Libertà Personali.
ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale, è una associazione senza scopo di lucro, apartitica ed aconfessionale, costituita in data 23 luglio 2005 con scrittura privata e senza obbligo di registrazione, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, attiva in conformità agli articoli 20 e 27 della Costituzione Federale Svizzera, che sanciscono, rispettivamente, il diritto della libertà di insegnamento e della ricerca scientifica e della libera attività economica, ed alle Leggi del Cantone dei Grigioni, dove ha la sua sede nella città di Roveredo.
ISFOA, Libera e Privata Università Internazionale, è una Fondazione Internazionale dotata di personalità giuridica, autorizzata all’utilizzo della denominazione Libera e Privata Università Internazionale ed al relativo rilascio di Titoli Accademici dal Giudice Delegato del Tribunale Amministrativo di Tirana della Repubblica d’Albania, Enkela Bajo, tramite atto pubblico redatto dal notaio Dhimitra Qarri registrato al repertorio n. 193 in data 8 settembre 2005.
ISFOA Libera e Privata Università Internazionale in data 31 maggio 2005 ha siglato un accordo ufficiale di collaborazione con URI – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missoes avente sede ad Erechim nello Stato di Santa Carenina in Brasile, conta ben cinque campus ed oltre 18.000 studenti al fine di realizzare un programma di cooperazione e reciproca collaborazione accademica nel settore delle scienze e delle arti.
In data 3 Luglio 2007 la Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale d'Appello della Repubblica e Cantone Ticino composta dai Giudici Mauro Mini, Raffaele Guffi, ed Andrea Pedroli riuniti per decidere sull'istanza di promozione dell'accusa presentata da Massimo Silvestri amministratore unico ISSEA SA Politecnico di Studi Aziendali Università Privata a Distanza hanno decretato il non luogo a procedere nei confronti di ISFOA LIBERA E PRIVATA UNIVERSITA DI DIRITTO INTERNAZIONALE obbligando in solido al contempo Massimo Silvestri e ISSEA Politecnico di Studi Aziendali Università Privata a Distanza a pagare la tassa di giustizia e le spese pari a 1000 Franchi Svizzeri e a rifondere al denunciato a titolo di risarcimento 250 Franchi Svizzeri.
ISFOA Libera e Privata Universita Internazionale ha ottenuto l’autorizzazione, con delibera n.706/06 del Consiglio di Stato ( il Governo del Cantone), ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 e 3 della Legge sull’Università della Svizzera Italiana della Scuola Professionale della Svizzera Italiana del 3 ottobre 1995, ad usare la denominazione “Università privata” e di conseguenza è stato riconosciuto come università privata nel sistema universitario svizzero. Essa opera a tutti gli effetti quale Università in virtu’ degli Art. 20 e 27 della Costituzione Federale Svizzera, offrendo corsi che portano al conseguimento di titoli accademici di Bachelor Degree (Lauree triennali), Master Degree (lauree specialistiche), Executive Master e Master of advanced studies, oltre che Dottorati di Ricerca - PhD , corrispondenti ai livelli 6,7,e,8 del sistema europeo E.Q.F.European Qualification Framework (Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo del 23 aprile 2008). In merito il Tribunale Federale di Losanna ( la Corte Suprema Svizzera), con sentenza n.5a 376/2008 del 20 gennaio 2009, ha affermato il seguente principio: un istituto universitario privato, autorizzato ai sensi dell'art.14 cpv 2 e 3 della legge sull'università della svizzera italiana dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, è considerato riconosciuto come "università privata" nel sistema universitario svizzero. http://www.unisfoa.ch/img/Canton-Ticino.gif Ne consegue che i titoli conferiti, in quanto rilasciati da una università riconosciuta dalla competente autorità appartenere al sistema di insegnamento superiore, possono essere ammessi al riconoscimento in tutti i paesi d’Europa ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa sul reciproco riconoscimento delle qualifiche universitarie. I titoli accademici rilasciati da ISFOA Libera e Privata Universita Internazionale sono percio’ validi titoli universitari in Svizzera e in tutti i paesi d'Europa. www.unisfoa.ch/presentazione.htm
ISFOA, Libera e Privata Università Internazionale, è un’associazione senza scopo di lucro, apartitica ed aconfessionale, costituita in data 13 novembre 2004, con scrittura privata e senza obbligo di registrazione, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, svolge attività di insegnamento universitario ed attribuisce titoli accademici in virtù del diritto di libertà di insegnamento e della ricerca scientifica e della libera attività economica in conformità agli articoli 20 e 27 della Costituzione Federale Svizzera e dall’articolo 8 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino; è legalmente autorizzata tramite Delibera del Consiglio di Stato del Governo della Repubblica e Cantone Ticino n.706 del 14 febbraio 2006, all’uso della denominazione Libera e Privata Università Internazionale ai sensi dell’articolo 14 della Legge Cantonale sull’Università della Svizzera Italiana e sulla Scuola Professionale della Svizzera Italiana sentito il parere dell’Organo di Accreditamento della Conferenza Universitaria Svizzera. Approfondisci...
La Legge 385 del 18/6/1949, pubblicata sul supplemento della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 157 del 12/7/1949, ratificò il trattato di amicizia, concluso tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America. Detta Legge all’art. 1 n. 2 stabilisce che i cittadini di ciascuna delle Alte parti Contraenti avranno la facoltà di esercitare i seguenti diritti e privilegi nei territori dell’Alta parte Contraente, senza alcuna interferenza, e in conformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli a quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini di detta Altra Parte Contraente: Approfondisci...
ISFOA Libera e Privata Universita Internazionale ha ottenuto l’autorizzazione, con delibera n.706/06 del Consiglio di Stato ( il Governo del Cantone), ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 e 3 della Legge sull’Università della Svizzera Italiana della Scuola Professionale della Svizzera Italiana del 3 ottobre 1995, ad usare la denominazione "Libera e Privata Università Internazionale " e di conseguenza è stato riconosciuta come università privata nel sistema universitario svizzero. Essa opera a tutti gli effetti quale Università in virtu’ degli Art. 20 e 27 della Costituzione Federale Svizzera, offrendo corsi che portano al conseguimento di titoli accademici di Bachelor Degree (Lauree triennali), Master Degree (lauree specialistiche), Executive Master e Master of advanced studies, oltre che Dottorati di Ricerca - PhD , corrispondenti ai livelli 6,7,e,8 del sistema europeo E.Q.F.European Qualification Framework (Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo del 23 aprile 2008) . In merito il Tribunale Federale di Losanna ( la Corte Suprema Svizzera), con sentenza n.5A 376/2008 del 20 gennaio 2009, ha affermato il seguente principio:un istituto universitario privato, autorizzato ai sensi dell'art.14 cpv 2 e 3 della legge sull'università della svizzera italiana dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, è considerato riconosciuto come "università privata" nel sistema universitario svizzero. http://www.unisfoa.ch/img/Canton-Ticino.gif Ne consegue che i titoli conferiti ,in quanto rilasciati da una università riconosciuta dalla competente autorità appartenere al sistema di insegnamento superiore , possono essere ammessi al riconoscimento in tutti i paesi d’Europa ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa sul reciproco riconoscimento delle qualifiche universitarie. I titoli accademici rilasciati da ISFOA Libera e Privata Universita Internazionale sono percio’ validi titoli universitari in Svizzera e in tutti i paesi d'Europa.
La Pretura Penale di Lugano nella sentenza 20 giugno 2007 ha considerato che un istituto che abbia ottenuto l'autorizzazione del Consiglio di Stato, giusta l'art. 14 cpv 2 della Legge sull'Università della Svizzera Italiana, a usare la denominazione "Università privata" opera quindi quale Università a tutti gli effetti, potendo conferire titoli accademici". Il Tribunale federale di Losanna conferma il principio della libera attivita' universitaria Il Tribunale Federale di Losanna ( la Corte Costituzionale Svizzera)in una recente sentenza (2P.88/2006 del 30 marzo 2007)ha confermato alcuni importanti principi di diritto concernenti l'attività universitaria e di ricerca: ·l'attività universitaria e di ricerca è libera e garantita dall'art 27 della Costituzione federale svizzera ·per esercitarla non è necessaria alcuna autorizzazione dello Stato ·il mancato accreditamento ,e anche l'eventuale esito negativo di una procedura di accreditamento di una università, non limita in alcun modo la libertà di esercitare l'attività di insegnamento e ricerca universitaria.
La dichiarazione di valore non è prevista dalla legge e non è necessaria; la cosidetta "dichiarazione di valore" per il riconoscimento dei titoli esteri in Italia non è prevista da alcuna norma di legge e non è necessaria. L' università a cui si richiede il riconoscimento del titolo estero deve dare una valutazione dello stesso anche in assenza della dichiarazione di valore. Il Tribunale Amministrativo dell' Emilia Romagna Sezione I, con sentenza n.620/2001 e successivamente il Consiglio di Stato di Roma Sezione 6° con sentenza n. 4613 del 04.09.2007 hanno concluso che: ·"l'operato dell'Università contrasta con la normativa nazionale di riferimento, che non impone affatto di dimostrare esclusivamente attraverso una dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica determinati presupposti per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero"; ·"neppure la difesa delle Amministrazioni resistenti è stata in grado di indicare un preciso fondamento normativo a cui ricondurre la richiesta rivolta dall'Università e all'Ambasciata italiana in Jugoslavia per ottenerne una dichiarazione di valore del titolo conseguito. La richiesta della dichiarazione di valore, corrisponde ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere dell'amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata (anche, se del caso, a cagione dell'assenza di forme di raccordo o di coordinamento tra la stessa e gli istituti universitari nazionali) non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti. Non può essere, pertanto, accolta la tesi sostenuta nell'atto di appello secondo cui l'Università, nel suo ambito di autonomia, avrebbe ben potuto esigere, a sua assoluta discrezione, qualsiasi documento avesse ritenuto indispensabile, indipendentemente dal suo contenuto. Al contrario, il Collegio ritiene che l'autonomia riconosciuta alle Università, se certamente consente loro di rifiutare il riconoscimento del titolo straniero motivando in relazione alle carenze formative del diploma, non permette, invece, alle medesime di opporre il rifiuto sulla base di aspetti estrinseci e formali (come appunto, la mancanza della dichiarazione di valore da parte del Consolato di Riga), che nulla hanno a che vedere con il valore scientifico e professionale del titolo estero l'Università ha l'obbligo di motivare la sua decisione con riguardo al contenuto formativo del diploma, non già in relazione ad aspetti estrinseci alle competenze ed abilità professionali attestate dal titolo.
La cosidetta "dichiarazione di valore" per il riconoscimento dei titoli esteri in Italia non è prevista da alcuna norma di legge e non è necessaria. L' università a cui si richiede il riconoscimento del titolo estero deve dare una valutazione dello stesso anche in assenza della dichiarazione di valore. Il Tribunale Amministrativo dell' Emilia Romagna Sezione I, con sentenza n.620/2001 ha concluso che: "l'operato dell'Università contrasta con la normativa nazionale di riferimento, che non impone affatto di dimostrare esclusivamente attraverso una dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica determinati presupposti per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero"; "neppure la difesa delle Amministrazioni resistenti è stata in grado di indicare un preciso fondamento normativo a cui ricondurre la richiesta rivolta dall'Università e all'Ambasciata italiana in Jugoslavia per ottenerne una dichiarazione di valore del titolo conseguito dal sig.V. C." "È ragionevole dunque concludere che, come sostenuto dal ricorrente, la richiesta della dichiarazione di valore è conforme ad una mera prassi instauratasi nel tempo, ma non trova riscontro in puntuali previsioni normative", "Resta inteso, tuttavia, che la menzionata prassi non vale a sottrarre le autorità accademiche alla responsabilità di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento de quo; il che significa che incombe sull'università alla quale la domanda sia stata presentata il potere-dovere di valutare autonomamente le risultanze della procedura (e dunque anche le informazioni pervenute dalla rappresentanza diplomatica) al fine di definire la stessa".
Non è necessaria per esercitare una professione regolamentata in Italia. La Corte di Giustizia Europea (Quinta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza 19 aprile 2001, dichiara: "Il diritto comunitario si oppone al rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un'università del primo Stato" Edward von Bahr La Pergola Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 novembre 2003. Il cancelliere: R. Grass Il presidente: V. Skouris
n. 394 del 31 agosto 1999 Capo VII - disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e professioni Art. 48 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero --1.La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali. --2.Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorità accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari. --3.Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se è decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo, può presentare istanza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, può invitare l'università a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato. L'università si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia dell'università, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. --4.Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle previste al comma 1, è operato in attuazione dell'articolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.
Il consiglio di Stato conferma la validità (Consiglio di Stato 4427/2005) Ai fini del conseguimento della laurea di primo livello, in seguito alla riforma universitaria, prevale il conseguimento dei crediti formativi richiesti: lo ha stabilito il Consiglio di Stato accogliendo l'istanza di uno studente universitario che non era stato ammesso a sostenere l'esame di laurea, nonostante avesse presentato un piano di studi regolare, perché aveva conseguito i crediti necessari in soli due anni invece dei tre previsti dal corso di laurea. Per effetto della riforma universitaria, se sono stati maturati tutti i crediti necessari per conseguire la laurea di primo livello è possibile laurearsi anche solo dopo due anni accademici. Lo ha stabilito l'ordinanza n. 4427/2005 pronunciata dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato respingendo il ricorso dell'Università degli Studi di Lecce contro l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, che aveva accolto l'istanza cautelare di uno studente universitario che non era stato ammesso a sostenere l'esame di laurea, nonostante avesse presentato un piano di studi regolare, in quanto aveva terminato in soli due anni - invece dei tre previsti dal corso di laurea - gli studi universitari e conseguito i crediti necessari. I giudici amministrativi hanno così chiarito che, in seguito alla riforma universitaria, quello che conta ai fini della laurea è il conseguimento dei crediti formativi richiesti.
In Italia le professioni si dividono in due grandi categorie: professioni "regolamentate" dalla legge, e professioni "non-regolamentate". Professioni regolamentate Sono quelle il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale. Approfondisci...
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